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Informazioni in merito al Decreto Cura Italia in ambito di RCA

A seguito dell’epidemia, poi dichiarata pandemia dall’OMS, di Covid-19, le istituzioni governative italiane si sono mosse al fine di regolamentare e supportare i vari ambiti della vita privata, e non solo, dei cittadini.

Il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, denominato decreto “Cura Italia”, tra le altre misure ha previsto anche “misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”.


Al vaglio dell’esecutivo è stato sottoposto anche il settore assicurativo. In particolare il D.L. ha preso in esame il tema della Responsabilità civile dell’auto (RCA), prevedendo diverse disposizioni di proroga dei termini di copertura.


Come noto, l’Art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che il contratto di assicurazione obbligatoria della RCA ha durata annuale e non può essere tacitamente rinnovato. Inoltre sempre in base allo stesso articolo “L’impresa di assicurazione è tenuta [...] a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.


Dunque, il Governo si è adoperato a tal proposito, e lo ha fatto con l’Art. 25 del Decreto “Cura Italia”, di cui vi invitiamo di seguito alla lettura:


Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni) 

1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.


2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.


2bis. Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.


3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.


4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.”


Da evidenziare è che tale proroga comprende anche i rischi accessori di cui all’Art. 170 bis comma 1bis del Codice delle Assicurazioni Private, di seguito riportato:

La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.



In conclusione, preso atto di quanto emanato:

  • la garanzia prestata non solo è mantenuta fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, bensì varrà per ulteriori 15 giorni.
    Si avranno quindi 30 giorni totali in più nei quali l'assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente  contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all’emissione della nuova polizza, ma questa possibilità è riconosciuta solo alle polizze che scadono nel periodo compreso tra il 21 Febbraio e il 31 Luglio 2020.

  • Sospensione
    In via ordinaria la stessa può essere attivata solo se prevista dal contratto e se la compagnia assicurativa concede il beneficio. Con il decreto invece:
    comma 2-bis a norma del quale su richiesta dell'assicurato potranno essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione, precisa il testo, opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Come conseguenza della sospensione, nei confronti del richiedente le società assicuratrici non potranno applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato.
    La durata dei contratti verrà prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. Ma c'è un risvolto della medaglia: durante il periodo di sospensione, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non potrà in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica.

  • Inoltre, fino al 31 luglio p.v. i termini per eventuali perizie collegate a offerte o contestazioni per la valutazione dei danni a persone o cose sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

    Cis Srl